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Statuto Associazione Terre dei Gambacorta O.N.L.U.S.
Art. 1- Denominazione, sede e durata dell'Associazione
E’ costituita l'Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE TERRE DEI GAMBACORTA O.N.L.U.S.”. La sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
L'Associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ha sede in Dugenta (BN) cap. 82038, alla via Bosco Cupo n. 1, presso la Fattoria Torre Gaia. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
La durata dell'Associazione è illimitata
Art. 2 – La legge quadro, lo statuto e i regolamenti
L’Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul volontariato n. 266/1991 e successive modificazioni, della L.R. n. 11/2007 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 3 – Scopo e finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività di tutela, promozione, valorizzazione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei beni culturali) nonché tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e del paesaggio.
Al solo fine esemplificativo si riportano le principali attività cui l’Associazione sarà indirizzata:
- Promuovere qualsiasi attività rivolta alla valorizzazione e alla divulgazione dei beni storici,culturali, dell’arte e dell’antiquariato, nonché della identità storico-antropologico-culturale e delle risorse naturali -innanzitutto del distretto dei comuni di Frasso Telesino, Dugenta, Limatola, Melizzano già feudo dei Gambacorta-, mediante mostre, convegni, conferenze, pubblicazioni, traduzioni.
- Finanziare iniziative culturali atte a valorizzare il patrimonio storico-artistico e culturale, anche attraverso borse di studio dirette a soggetti svantaggiati, così come specificato dal comma 2 dell'art. 10 D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e in particolare ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni psichiche e sociali.
- Promuovere il restauro di opere d'arte, il risanamento di edifici e la valorizzazione del patrimonio artistico europeo.
- Stipulare convenzioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e altri enti pubblici e privati, anche nell'ambito della Comunità Europea.
- Collaborare a carattere di volontariato con le Forze dell’Ordine e in particolar modo con il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, in caso di calamità.
L'Associazione opera essenzialmente nell'ambito territoriale della Regione Campania. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie ed esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando in tal caso le normative amministrative e fiscali vigenti.
Art. 4 – Gli aderenti e la loro ammissione
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiari di condividere le finalità dell'Associazione, si impegni a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio direttivo e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissionea socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti
L’associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti o soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Soci onorari: persone di chiara fama che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell’associazione e che verranno nominate all'unanimità dal Consiglio direttivo.
- volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
Gli aderenti non possono intrattenere con l’associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività e che siano documentate.
Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, secondo l’importo stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso.
Art. 6 – Recesso del socio
Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
ART. 7 – Esclusione del socio
Chiunque partecipa all'associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall'assemblea ordinaria. In tal caso l’assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio direttivo medesimo.
Art. 8 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell’Associazione:
o l’Assemblea degli aderenti
o il Consiglio direttivo
o il Presidente
o il Collegio dei Revisori dei conti, se eletto dall'assemblea
o il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'assemblea.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 9 – L'assemblea degli aderenti
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l’assemblea elegge un suo Presidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può rappresentare al massimo due deleghe.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto a un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art. 10 – La convocazione dell'assemblea
L’assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, se predisposto.
L’assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l’hanno richiesta ai sensi del presente comma.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea, all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro dei soci. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.
Art. 11 – L'assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
L’assemblea ordinaria:
o elegge e revoca il Presidente dell’associazione;
o elegge e può revocare i componenti del Consiglio direttivo;
o elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, i Revisori dei conti e i Probiviri;
o discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
o delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
o discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’associazione;
o decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio direttivo qualora l’escluso lo richieda ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.
Art. 12 – L'assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’associazione.
L’assemblea straordinaria:
modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 13 – Il Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni, e rieleggibili.
Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio va redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell’assemblea.
In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l’assemblea per la rielezione dell’intero Consiglio.
Art. 14 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio direttivo.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.
Art.15 – I Revisori dei conti
L’assemblea ordinaria può nominare uno o più Revisori dei conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 16 – Il Collegio dei probiviri
L’assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
Art. 17 - Le risorse economiche dell'Associazione
Il patrimonio e le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quota associativa;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell’associazione.
I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, che ne stabilisce anche l’utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell’associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell’associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell’associazione.
Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.
Art. 19 – Il bilancio
L’esercizio dell’associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede dell’associazione, a disposizione degli aderenti e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione.
I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
Art. 20 – Assicurazione dei volontari
Tutti gli aderenti dell’associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
L’associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
Art. 21 – Convenzioni
L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell’associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
Art. 22 – Dipendenti e collaboratori
L’Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l’Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.
Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Art. 24 – Legge applicabile
L'Associazione si può sciogliere su delibera dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,determinandone i poteri . In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato ai sensi dell’art.5 comma 4 della legge 266/91.
Art. 25 – Logo dell’Associazione.
Il logo dell’associazione, elaborato dal socio architetto Elisabetta Romano, è costituito dal leone rampante stemma dei Gambacorta di Frasso sormontato dal grafico dei quattro comuni, Dugenta, Grasso, Limatola, Melizzano, e inserito tra la dicitura sovrastante Associazione Terre dei Gambacorta – onlus e quella sottostante colture e culture da Prata al Volturno. L’associazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “onlus”.